ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE, AMBO I LATI, IN VIA SAN ROCCO, DAL CIVICO 14 E FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA CENTRALE

ORDINANZA N.  8  DEL 02.08.2018

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE, AMBO I LATI, IN VIA SAN ROCCO, DAL CIVICO 14 E FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA CENTRALE .

 

IL SINDACO

 

Accertato che nel tratto di strada di Via San Rocco, compreso tra il civico 14 e l’intersezione con Via Centrale,  in molte occasioni il mezzo utilizzato per la raccolta di N.U. differenziata ed in qualche caso un’ambulanza, hanno avuto problemi per lo svolgimento del servizio;

Considerato che l’area in questione, oggettivamente di ridotte dimensioni, mal si presta ad essere utilizzata per la sosta degli autoveicoli, se non procurando disagio ai pedoni ed ai proprietari di garage, oltre che allo svolgimento dei servizi sopra citati;

Ritenuto pertanto di provvedere per motivi di sicurezza ed ordine pubblico e per il corretto utilizzo della strada in oggetto;

Visti gli artt. 6, comma 4, lett. B, e 7 - comma 3 - del D. Lgs del 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, che danno la facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni, a carattere permanente o temporaneo, alla circolazione nei centri abitati;

Visto il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

                                                                       ORDINA

 

è istituito il divieto di sosta permanente, ambo i lati, in Via San Rocco, dal civico n. 14 e fino all’intersezione con Via Centrale.

 

Nella suddetta strada è comunque consentito il carico e scarico degli autoveicoli per un tempo massimo di trenta minuti.

                                                                                    DISPONE

 

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Online del Comune e con l’installazione della  prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, Codice della Strada.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare.

L’Agente di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell’Art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo.

 

Il Sindaco

f.to Christian Simonetti