APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU E DETERMINAZIONE ALIQUOTE

 

 

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

 

 

Servizio Tributi

Approvazione del regolamento

per l’applicazione della nuova IMU

 

 

 

Il Funzionario Responsabile

Visto l’art. 1, comma 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l’art. 8, comma 1, e l’art. 9, comma 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;

Visto l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, così come convertito, con modifiche, dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., ad eccezione dei commi da 1 a 12-ter e 13-bis;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni;

Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni;

Vista la legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);

Vista la legge 27-12-2006, n. 296, commi da 161 a 170;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/05/2020 “Approvazione del Regolamento della NUOVA IMU”

Vista la deliberazione n.4 del 20/05/2020 “Imposta Municipale Unica 2020- Determinazione Aliquote”

INFORMA

  1. che con la deliberazione n. 3 del 20.05.20 è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione della “nuova” IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020. In particolare sono disciplinate le seguenti agevolazioni e le peculiarità sotto riportate:
  • La Nuova Imu sostituisce la precedente IMU e TASI, accorpandole;
  • la nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale;
  • Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno (acconto) ed il 16 dicembre (saldo) di ciascun anno;
  • Il soggetto attivo della nuova IMU è sempre il Comune, mentre, i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori degli immobili ossia i proprietari e i titolari di diritti reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale, che lo dichiarato anche genitore affidatario, il concessionario di aree demaniali, il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata;
  • Nel caso in cui uno stesso immobile sia posseduto da più soggetti, ognuno è soggetto passivo a se stante e titolare di un'autonoma obbligazione tributaria, comprese esenzioni e agevolazioni, che quindi non si estendono agli altri, poiché nell'applicazione del tributo si tiene conto dei singoli requisiti oggettivi e soggettivi;
  • Con l'abolizione della TASI, che veniva pagata in parte dagli inquilini e il suo accorpamento all'IMU, i conduttori di immobili in locazione non saranno più gravati da questa spesa. Spetterà al proprietario infatti pagare la nuova IMU da solo e nella sua totalità.
  • Per gli AIRE ( anagrafe italiani residenti all’estero),  non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale , per cui tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione,
  1. che con la deliberazione n.4 del 20.05.20 sono state approvate le ALIQUOTE IMU 2020, in particolare si è scelto di prevedere un’ aliquota ridotta dello 0,00 %  per la categoria dei Pensionati AIRE ( anagrafe italiani residenti all’estero), percettori di pensione erogata dallo stato estero.

 

Per ogni necessaria informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali.

 

 

 

Data

 

22/05/2020

 

Il Funzionario Responsabile

 

F.TO CHRISTIAN SIMONETTI